Il legislatore interviene nuovamente a tutela degli acquirenti di immobili di nuova costruzione con alcune importanti novità introdotte dal Dlgs 12 gennaio 2019 n.14, in vigore dal 16 marzo 2019 e precisamente:
- il contratto preliminare stipulato dall’acquirente con il costruttore deve essere sempre redatto in forma notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata);
- al momento del rogito di compravendita, il costruttore deve consegnare alla parte acquirente la polizza assicurativa indennitaria decennale (c.d. “postuma”) a pena di nullità;
- qualora la polizza assicurativa indennitaria decennale non venga fornita entro la data di stipula, l’acquirente può escutere la fideiussione che il costruttore ha consegnato al momento del contratto preliminare a garanzia degli acconti.
Resta fermo infatti l’obbligo per il costruttore di consegnare, all’atto del contratto preliminare o in un momento precedente, una fideiussione di importo pari alle somme o al valore di ogni altro corrispettivo riscosso o da riscuotere prima della stipula del contratto definitivo di compravendita.