Il recente Dlgs 12 gennaio 2019 n.14, entrato in vigore il 16 marzo 2019, ha di fatto ampliato il novero delle Srl tenute alla nomina dell’organo di controllo.
L’articolo 2477, 3° comma lettera c) del codice civile, nella sua attuale formulazione, infatti, prevede che la nomina dell’organo di controllo nelle Srl sia obbligatoria se per due esercizi consecutivi è superato almeno uno tra i seguenti limiti;
- totale attivo dello Stato Patrimoniale: 2.000.000 di Euro;
- ricavi delle vendite e prestazioni (fatturato): 2.000.000 di Euro;
- media dei dipendenti occupati a tempo pieno nel corso dell’esercizio: n. 10 unità.
Nella formulazione precedente, la norma prevedeva tale obbligo qualora si superassero due dei seguenti limiti indicati nell’articolo 2345 bis c.c.:
- totale attivo dello Stato Patrimoniale: 4.400.000,00 di Euro;
- ricavi delle vendite e prestazioni (fatturato): 8.800.000,00 di Euro;
- media dei dipendenti occupati a tempo pieno nel corso dell’esercizio: n. 50 unità.
Tutte le Srl già costituite alla data di entrata in vigore della legge devono provvedere a uniformare l’atto costitutivo e lo statuto entro nove mesi dalla data in vigore e quindi entro il 16 dicembre 2019.
Fino alla scadenza di questo termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non conformi alle disposizioni in oggetto.