Costituzione online di società di capitali

Settembre 17, 2019

Con la nuova Direttiva comunitaria 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 in tema di strumenti e processi digitali nel diritto societario, l’Unione europea si apre definitivamente a un diritto societario unico e “digitale”

Per facilitare la costituzione delle società, la registrazione delle loro succursali, la riduzione dei costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi a tali processi, in particolare per micro, piccole e medie imprese (PMI) quali definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, gli Stati membri devono predisporre delle procedure volte a consentire l’intero svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali online (Considerando 8).

In particolare, gli Stati membri dovranno provvedere affinché la costituzione delle società possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi a un’autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione online delle società, compresa la redazione dell’atto costitutivo (Articolo 13 octies co. 1).

Gli Stati membri devono precisare le modalità per la costituzione online delle società, comprese le norme relative all’uso di modelli e i documenti e le informazioni richiesti, che dovranno essere presentati in formato elettronico (Articolo 13 octies).

Dovranno inoltre assicurare che la costituzione online sia completata entro cinque giorni lavorativi, laddove la società sia costituita esclusivamente da persone fisiche che utilizzino i modelli resi disponibili sui portali e sui siti web (per le SRL e SRL semplificate), oppure dieci giorni lavorativi negli altri casi.

Tuttavia gli Stati membri possono decidere di non prevedere procedure di costituzione online per i tipi di società diversi dalla società a responsabilità limitata e la società a responsabilità limitata semplificata, con facoltà di estendere il procedimento di costituzione digitale anche agli altri tipi di società di capitali (Art. 13 octies co. 1 ult. cpv.).

La direttiva introduce la procedura di costituzione telematica, prevedendo, anzitutto, che i richiedenti vengano identificati secondo le procedure elettroniche predisposte dal Regolamento (UE) 910/2014 (art. 13 ter).

Per l’Italia, l’autenticazione elettronica, oltre ai canali di accesso attraverso le Carte di identificazione elettronica, (come la Carta di Identità elettronica – CIE o la TS-CNS), è possibile mediante Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

La Direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali che, conformemente agli ordinamenti giuridici degli Stati membri e alle loro tradizioni giuridiche, designano le autorità, le persone o gli organismi incaricati a norma del diritto nazionale di trattare ogni aspetto concernente la costituzione online delle società, della registrazione online delle succursali e della la presentazione online di documenti e informazioni, purché siano resi possibili sia la costituzione che la registrazione online di una società (art. 13 quater).

Dunque, il procedimento di costituzione telematica non pregiudica i controlli di legalità operati dal notaio in fase di costituzione, sul quale grava l’obbligo di verificare l’adempimento delle condizioni previste dalla legge (Considerando 20).

La presente direttiva non pregiudica il requisito, ai sensi del diritto nazionale, che gli atti costitutivi siano redatti in forma di atto pubblico, purché la costituzione online rimanga possibile (art. 13-nonies co. 2).

Il testo completo della Direttiva (UE) 2019/1151 al seguente link.

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