La riforma del terzo settore è arrivata al momento più importante della sua realizzazione: con il
Decreto del 26 ottobre 2021 n. 561 il direttore generale del terzo settore e della responsabilità
sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha individuato il termine a
decorrere dal quale inizierà l’operatività del nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS).
Il D day, atteso per oltre quattro anni, è finalmente stabilito nel giorno del 23 novembre 2021.
Questo, tuttavia, non vuol dire che la riforma sia completata, in quanto mancano ancora alcuni
decreti attuativi, nonché l’approvazione della Commissione Europea alle norme fiscali da
applicare agli enti del terzo settore che pertanto rimangono sospese sino a tale autorizzazione.
Tuttavia dal momento che l’iscrizione nel nuovo registro era una delle caratteristiche essenziali
per assumere la qualifica di ente del terzo settore l’annuncio ha sicuramente un’importanza
rilevante. Vediamo quindi sinteticamente quali sono le conseguenze più importanti dell’avvio
dell’attività di questo registro.
Dal 23 novembre 2021:
Gli uffici delle regioni e delle province autonome presso i quali sono iscritte le associazioni di
promozione sociale e le organizzazioni di volontariato devono, entro tre mesi a decorrere da tale
data, trasmettere al RUNTS i dati degli enti presso di loro iscritti il giorno 22 novembre 2021,
nonché l’atto costitutivo e l’ultimo statuto aggiornato in loro possesso; i “vecchi registri” restano
in funzione al solo fine di consentire i procedimenti di iscrizione di cancellazione ancora pendenti
in tale data. Inizia cioè quel processo di “trasmigrazione automatica” che l’art 54, codice del
Terzo settore (CTS) prevede per questi enti, disciplinato dall’art. 31 del decreto ministeriale
n.106 del 15 settembre 2020 (decreto RUNTS);
L’agenzia delle entrate, secondo termini concordati con il ministero, comunica al RUNTS i dati e
le informazioni (codice fiscale, denominazione, sede legale, generalità e il codice fiscale del
legale rappresentante) relativi agli enti iscritti all’anagrafe delle ONLUS dei quali deve fare un
elenco da pubblicare sul proprio sito istituzionale. Tuttavia per le ONLUS l’iscrizione non avviene
attraverso la trasmigrazione automatica come stabilito invece per le ODV e per le APS nell’art.
54, CTS ma per assumere la qualifica di ente del terzo settore, è necessaria una domanda
dell’ente con la scelta della categoria alla quale appartenere e quindi della sezione cui vuole
essere iscritto. Le ONLUS che volessero mantenere la loro qualifica fino all’abrogazione della
disciplina di cui al D. Lgs. n. 460/1997, è necessario che presentino una domanda di iscrizione in
quella finestra temporale che va dal 1 gennaio al 31 Marzo dell’anno successivo quello in cui la
commissione europea autorizzerà le disposizioni inerenti alcune norme fiscali contenute nel titolo
decimo del CTS;
I notai diventeranno gli unici soggetti competenti alla verifica della sussistenza delle condizioni di
legge, ivi compreso il patrimonio minimo, di tutti gli enti che intendano assumere la qualifica di
Enti del Terzo Settore e ciò con riferimento: sia agli enti non profit di nuova costituzione che
vogliano acquisire la personalità giuridica, sia agli enti già iscritti nei Registri delle Persone
Giuridiche ai sensi del DPR n. 361/2000 che vogliano “passare” al RUNTS, sia alle associazioni
non riconosciute già costituite, siano o meno già ETS, che vogliano ottenere il riconoscimento. In
altre parole troverà completa applicazione l’art. 22 del CTS.
Quindi dal 23 novembre sarà teoricamente possibile inviare domande di iscrizione al RUNTS.
Tuttavia bisogna tenere presente che tutte le istanze, richieste e comunicazioni, incluse le
domande di iscrizione nel nuovo registro, devono essere presentate esclusivamente con modalità
telematiche attraverso una piattaforma che consente di gestire l’intero flusso del processo di
trasmigrazione, iscrizione, revisione e cancellazione degli enti del terzo settore appositamente
creata dal ministero. Inoltre ogni istanza telematica deve essere formata e trasmessa secondo
una modulistica predefinita dal ministero.
E’ quindi essenziale che l’intero sistema telematico del front Office sia perfettamente efficiente e
che le istruzioni per l’accesso siano chiare e di facile utilizzo. Malgrado siano già state allegate al
citato decreto RUNTS alcune informazioni inerenti il sistema informatico del nuovo registro e le
modalità tecniche operative di attuazione del codice, ancora non conosciamo nella pratica il
sistema informatico.
E’ facile prevedere che si renderà necessaria una formazione per notai e loro collaboratori che
aiuti a superare i problemi iniziali che non potranno mancare, e che il ”controllo bloccante” già
annunciato (art. 4 Allegato A al decreto RUNTS come modificato dal decreto direttoriale 29 luglio
2021, n. 344) sarà sempre in agguato.
Fonte originale (Federnotizie):
https://www.federnotizie.it/il-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore-runts-e-operativo/