Che cos’è il testamento olografo?
Il testamento olografo è un documento, redatto in forma privata, con il quale il testatore, senza l’utilizzo di formule sacramentali, scrive a mano le sue ultime volontà che avranno effetto solo e unicamente dopo la morte.
Per essere valido, il testamento olografo deve rispettare tre requisiti e precisamente deve essere:
- scritto a mano dal testatore;
- datato;
- sottoscritto.
Il testamento è nullo se viene scritto mediante mezzi meccanici, quali il computer o la macchina da scrivere in quanto solo la scrittura a mano (c.d. “autografia”) consente di stabilire l’autenticità del documento cioè la riconducibilità al suo autore.
Il testamento olografo può essere scritto su qualsiasi pezzo di carta di qualsiasi qualità, dimensione e colore; può essere scritto anche su stoffa, su legno o su altro materiale sufficientemente durevole , tuttavia è sempre meglio scriverlo su carta, visto che la scheda testamentaria viene allegata all’atto notarile con cui si procedere alla pubblicazione.
Il testamento olografo può essere scritto anche in forma “epistolare” cioè come una lettera rivolta ai propri cari e sarà valido purché dotato dei requisiti formali sopra visti; pertanto non dovrà essere firmato da nessun altro se non dal testatore.
Il testamento può contenere sia disposizioni di tipo patrimoniale (nomina di uno o più eredi, divisione dei beni fra gli eredi, disposizione a favore di terzi detti “legatari”..) sia di tipo non patrimoniale quali ad esempio le indicazioni in merito alla sepoltura o alla cremazione, o quelle dirette ad imporre a determinati soggetti (eredi o legatari) obblighi di far dire messa in suffragio dell’anima o di prendersi cura del proprio animale domestico.
Colui che riceve i beni del defunto prende il nome di “erede universale”, in quanto chiamato a succedere nell’universalità dei beni; gli eredi possono essere uno o più di uno e il testatore può anche stabilire la devoluzione di beni particolari a determinati soggetti, cd. “legatari” che non acquistano la qualità di eredi.
Come abbiamo visto nella sezione dedicata (si veda “La successione in generale”), quando il defunto ha lasciato un testamento, la successione si chiama “testamentaria”; il testatore può disporre liberamente dei propri beni facendo sempre attenzione a non ledere i diritti dei c.d. legittimari (coniuge, figli e ascendenti). Qualora il testatore leda i diritti dei legittimari, o perché non lascia beni sufficienti a soddisfare la c.d. “quota di legittima” (detta anche “quota di riserva” o “quota necessaria”) o perché escluda dalla successione uno o più legittimari, il testamento di per sé non è nullo, ma esplicherà i suoi effetti fino al momento dell’eventuale impugnazione.
Il testamento olografo può essere conservato personalmente dal testatore oppure consegnato in custodia a persona di fiducia; se da un lato ciò presenta l’indubbio vantaggio della comodità e della segretezza e della libera revocabilità mediante una semplice sostituzione della scheda testamentaria, dall’altro presenta alcuni svantaggi. Il testamento olografo, infatti, può essere soppresso, alterato o smarrito; inoltre, in alcuni casi, può essere soggetto ad impugnazione da chi abbia interesse a dimostrare che si tratta di un testamento falso ovvero scritto da persona incapace di intendere o volere al momento della redazione della scheda testamentaria o infine scritto dietro pressioni esercitate da terzi. Talvolta ci si imbatte in testamenti olografi, in cui si riscontrano difficoltà di interpretazione delle volontà testamentarie, spesso scritte ad opera del testatore senza la necessaria assistenza di un Notaio.
Morte del testatore e Pubblicazione del testamento olografo
A seguito della morte del testatore, chiunque rinvenga il testamento olografo ha l’obbligo di portarlo da un notaio ai fini della pubblicazione e quindi della conoscibilità della volontà del defunto. La legge non richiede che la pubblicazione di testamento venga curata proprio dall’erede né che siano contemporaneamente presenti tutti gli eventuali eredi designati. La pubblicazione di testamento può essere richiesta “da chiunque vi ha interesse” e quindi o da uno degli eredi, o da un familiare o da persona di fiducia che abbia rinvenuto il testamento.
Il notaio avrà l’onere di comunicare l’esistenza del testamento agli eredi e ai legatari di cui gli sia fornito domicilio e/o residenza i quali avranno poi diritto a chiedere al Notaio una copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento per la conoscibilità del contenuto.
Il ruolo del notaio nel testamento olografo
Il notaio è un professionista esperto nel diritto delle successioni e può fornire assistenza legale per la corretta redazione del testamento olografo e per la soluzione dei singoli casi. Può quindi essere opportuno rivolgersi al notaio per avere informazioni prima di redigere la scheda testamentaria al fine di avere certezza che il testamento abbia tutti i requisiti di validità e che le volontà testamentarie siano scritte in modo chiaro , non diano adito a dubbi interpretativi e non siano contrarie alla legge.
Per avere informazioni o una consulenza per la redazione di un testamento olografo o per la pubblicazione di un testamento olografo è opportuno rivolgersi al notaio ed è possibile inviare un’email ai nostri indirizzi indicati sul sito di studio.