La successione ereditaria è una fase volta a far subentrare gli eredi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al defunto e a trasferire in capo agli stessi il patrimonio ereditario.
La fase della successione ereditaria ha inizio con la morte del defunto; la legge, all’articolo 456 del codice civile, dispone che “la successione si apre al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”.
La successione può essere “legittima” o “testamentaria”.
Si ha “successione legittima” quando il defunto non ha lasciato testamento: in questo caso è la legge a stabilire chi siano gli eredi e per quali quote in base al grado di parentela con il defunto.
Si ha “successione testamentaria” quando il defunto, attraverso un testamento redatto nelle forme di legge, ha manifestato le proprie volontà in ordine agli eredi e alla devoluzione del proprio patrimonio.
Si può avere anche il caso in cui la successione sia regolata sia dal testamento sia dalla legge e ciò si verifica ogni qual volta il testatore abbia disposto solo in parte del proprio patrimonio con la conseguenza che, per i beni di cui il testatore non abbia espressamente disposto, suppliscono i criteri di devoluzione stabiliti dalla legge.
Spesso si sente parlare di “legittima” anche con un altro significato e al riguardo è importante fare la seguente precisazione:
- la successione che si apre per legge, cioè senza testamento, si chiama “successione legittima” e gli eredi, individuati in base alla successione per legge, si chiamano “eredi legittimi”. Quando si apre la successione legittima, la legge stabilisce le quote di ripartizione dell’intero patrimonio fra gli eredi, individuati in base al grado di parentela con il defunto. Si prenda l’ipotesi più semplice di successione e cioè quando muore un soggetto che lascia coniuge e due figli: l’eredità si devolve per 1/3 al coniuge e per 2/3 ai figli. La somma delle quote devolute agli eredi deve necessariamente fare l’intero.
- quando si parla di “legittima”, si fa riferimento anche a quella quota dell’eredità che la legge riserva necessariamente a determinate categorie di soggetti e che entra in gioco solo quando il testatore abbia fatto testamento e/o donazioni in vita. La “legittima”, che proprio per evitare confusione nei termini viene anche definita “quota di riserva” o “quota necessaria”, è quella quota di patrimonio ereditario riconosciuta a determinati soggetti che, per la loro stretta relazione con il defunto, si ritengono meritevoli di una particolare tutela. Questi soggetti si chiamano “legittimari” e sono unicamente il coniuge e i figli del defunto e, in mancanza di figli, gli ascendenti, cioè i genitori del defunto. I fratelli invece, diversamente dal comune sentire, non sono compresi nella categoria dei “legittimari” e quindi il testatore può escluderli dalla propria successione senza che questi possano rivendicare alcunché.
A tutela dei c.d. “legittimari”, la legge prevede una particolare azione giudiziaria che si chiama “azione di riduzione” che può essere esperita ogni qual volta il testatore abbia lasciato a questi soggetti beni non sufficienti a soddisfare la quota ad essi spettante ovvero li abbia addirittura esclusi dalla successione. L’azione di riduzione, che va proposta innanzi all’Autorità Giudiziaria, consente ai legittimari di essere reintegrati nella quota di patrimonio ad essi riservata.
Per fare un esempio, nell’ipotesi in cui un soggetto lascia coniuge e più figli, la “legittima” a questi spettante è pari a ¼ per il coniuge e complessivamente di ½ per i figli. Ciò significa che qualora il defunto abbia lasciato un testamento o abbia fatto donazioni in vita lesive di quanto spettante ai legittimari, questi soggetti possono rivendicare la parte di patrimonio non ricevuta fino ad integrare l’intera quota ad essi spettante.
La quota di cui il testatore può quindi disporre liberamente prende il nome di “quota disponibile”.
Strettamente collegata alla azione di riduzione, vi è la c.d. “azione di restituzione” che è quella azione che il legittimario, che abbia precedentemente vinto l’azione di riduzione ottenendo dal giudice una sentenza volta ad essere re-integrato nella “quota di riserva”, può esperire contro i terzi che abbiano acquistato immobili dagli eredi o dal donatario, qualora il patrimonio degli eredi o del donatario non sia sufficiente a soddisfare a reintegrare detta quota. Questo è il motivo per cui nella prassi, l’acquisto di beni provenienti da eredità o da donazione può presentare una serie di ostacoli.
Al riguardo si consiglia quindi di consultare sempre il Notaio per avere una consulenza qualificata.
Gli obblighi in capo agli eredi e la dichiarazione di successione
A seguito della apertura della successione si deve procedere alla presentazione della dichiarazione di successione entro 12 mesi dal decesso.
Non è necessario presentare la dichiarazione di successione solo quando si verificano cumulativamente le seguenti condizioni:
o gli eredi sono coniuge / parenti in linea retta
o il patrimonio mobiliare sia inferiore a Euro 100.000,00
o non vi siano immobili /diritti reali immobiliari
La dichiarazione di successione non è un atto notarile, ma un adempimento fiscale che viene redatto su un modello predisposto dal Ministero delle Finanze e che consente allo Stato di riscuotere le imposte sul valore del patrimonio ereditario e in base al rapporto di parentela fra defunto ed eredi.
In Italia la maggior parte delle successioni (che sono quelle per legge a favore di coniuge e i figli) è esente da imposta di successione in quanto la franchigia è molto elevata.
Di seguito si riporta un prospetto delle aliquote dell’imposta di successione attualmente in vigore secondo la legge italiana:
Grado di parentela | Franchigia | Aliquota |
Coniuge/parenti in linea retta | 1 milione | 4% |
Fratelli/ sorelle (collaterali di secondo grado) | 100.000,00 | 6% |
Parenti fino al quarto grado | Nessuna | 6% |
Affini in linea retta / collaterale fino al terzo grado | Nessuna | 6% |
Parenti oltre il quarto grado/affini oltre il terzo grado/estranei | Nessuna | 8% |
Persone con handicap riconosciuto grave (ex legge 104/92) | 1.500.000,00 a prescindere dalla parentela | 4% 6% 8% in base al rapporto parentela. |
Le ulteriori imposte che colpiscono il patrimonio ereditario, a prescindere dal grado di parentela, sono le imposte ipotecaria e catastale che si applicano solo in presenza di immobili (case, box, cantine, uffici, negozi, laboratori, capannoni, terreni).
Le aliquote sono pari al 2% e all’1% e si calcolano sul valore catastale dell’immobile o della quota di immobile che cade in successione. Al riguardo bisogna specificare che le imposte si pagano solo sulla quota di titolarità del defunto, non anche la quota che è già di proprietà ad esempio del coniuge o di altri soggetti. Qualora ad esempio due coniugi abbiano acquistato un immobile, e uno dei due viene a mancare, la quota che cade in successione e che è soggetta ad imposta, è solo la quota del 50%(pari ad 1/2); il rimanente 50% è di proprietà del coniuge superstite e non entra nel calcolo della successione. Il valore catastale soggetto ad imposta va quindi sempre rapportato alla quota di proprietà del defunto, come si desume dai titoli di acquisto e dalle risultanze ipotecarie e catastali.
Le imposte ipotecaria e catastale, unitamente ai bolli e ai diritti speciali, vengono pagate in sede di registrazione della dichiarazione di successione mentre, qualora la successione sia soggetta anche all’imposta di successione, questa viene determinata e richiesta agli eredi direttamente dall’Agenzia delle Entrate in un momento successivo alla registrazione della dichiarazione di successione mediante un avviso che viene notificato agli eredi mediamente nell’arco di 6 mesi.
E’ importante sapere che gli eredi subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi del defunto a far data dalla morte e non dalla presentazione della dichiarazione di successione, pertanto tasse, imposte e oneri, quali ad esempio IMU, tassa rifiuti e spese condominiali, sono a carico degli eredi in modo dalla data del decesso.
La dichiarazione di successione può essere predisposta e presentata all’agenzia delle Entrate direttamente dagli eredi interessati o tramite gli intermediari abilitati; tuttavia, in considerazione della delicatezza della materia e dei molteplici incombenti relativi alla compilazione del modello telematico, può essere sempre preferibile farsi assistere da un Notaio .