Il matrimonio produce una serie di effetti nei rapporti tra i coniugi e verso i figli.
Con il matrimonio, come recita l’articolo 143 del codice civile, “il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri” improntati sull’uguaglianza morale e giuridica.
Tra gli aspetti della vita familiare un ruolo importante riguarda l’aspetto patrimoniale.
I rapporti tra conviventi e fra coppie dello stesso sesso (“unioni civili”) sono invece regolati da apposita disciplina.
Prima della riforma del diritto di famiglia, introdotta con la legge 19 maggio 1975 n. 151, il regime patrimoniale legale dei coniugi, in assenza di contraria pattuizione, era quello della separazione dei beni; ciascun coniuge rimaneva titolare esclusivo, non solo dei beni già facenti parte del proprio patrimonio, ma anche dei beni acquistati in costanza del matrimonio, senza poter vantare alcun diritto sui beni dell’altro.
Dopo la riforma del diritto di famiglia invece, si è introdotto il regime legale della comunione dei beni, che prevede che i beni acquistati in costanza di matrimonio appartengano di diritto a entrambi i coniugi, fermo restando che i beni acquistati prima del matrimonio o pervenuti successivamente per donazione o successione, sono considerati “beni personali” e non entrano nell’ambito della comunione.
Sebbene la comunione legale operi di diritto, la legge lascia ai coniugi ampio spazio di scelta: gli stessi infatti possono scegliere quale regime applicare alla loro unione, sia all’atto di celebrazione del matrimonio sia in un momento anteriore o successivo mediante apposita convenzione da stipularsi con atto notarile.
In questo settore del diritto il ruolo del notaio può essere molto utile: egli infatti ha una conoscenza specifica della materia ed è in grado di fornire spiegazioni in merito alla scelta del regime patrimoniale e alle implicazioni legali delle convezioni matrimoniali.