La disciplina che regola l’unione civile e la convivenza è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 ed entrata in vigore il 5 giugno 2016.
La legge disciplina distintamente:
- le “UNIONI CIVILI” fra persone dello stesso sesso”;
- le “CONVIVENZE DI FATTO”, che riguarda sia coppie omosessuali che coppie eterosessuali.
La disciplina prevista per le “unioni civili” e quella prevista per le “convivenze di fatto” sono piuttosto diverse tra loro perché il legislatore, per le prime, ha sostanzialmente dettato una disciplina assimilabile al matrimonio, benchè riservata a persone dello stesso sesso; per le seconde, ha delineato una regolamentazione dei rapporti fra conviventi a prescindere dal fatto che questi siano o meno dello stesso sesso, purchè legati da “rapporti affettivi stabili”. Questo significa che la normativa sulle “convivenze di fatto” non si applica alle coabitazioni fra amici, colleghi o parenti.
Alla luce di quanto sopra, il nostro ordinamento disciplina in modo distinto:
- il matrimonio, che è ammesso solo fra persone di sesso diverso;
- le unioni civili, consentite solo fra persone dello stesso sesso;
- le convivenze di fatto, che possono riguardare sia coppie eterosessuali che coppie omosessuali.
Unioni Civili
L’ “unione civile” può essere costituita fra due persone che siano:
- maggiorenni
- dello stesso sesso
- non unite ad altra persona da vincolo matrimoniale o unione civile, non interdette, non legate da rapporti di parentela, affinità, adozione ex art. 87 c.c.
- non condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte
Per unirsi civilmente è necessaria una dichiarazione resa innanzi all’ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni, che viene poi registrata nell’archivio dello stato civile.
Al pari del matrimonio, l’ “unione civile” ha l’effetto di creare una serie di diritti e obblighi reciproci e precisamente “l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale”, alla “coabitazione”, alla contribuzione ai bisogni comuni “in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo”. L’anomalia che salta all’occhio rispetto agli obblighi nascenti dal matrimonio è che non si prevede l’obbligo di fedeltà reciproca.
Il regime patrimoniale delle unioni civili
Il regime patrimoniale legale dell’unione civile è la comunione dei beni, analogamente a quanto la legge prevede in tema di matrimonio.
Le parti potranno quindi, analogamente a quanto previsto per i coniugi, scegliere il regime di separazione dei beni mediante dichiarazione di scelta resa all’atto della costituzione dell’Unione Civile o mediante convenzione matrimoniale da stipularsi prima o successivamente alla nascita dell’unione civile.
Le unioni civili e i diritti successori
La legge sulle unioni civili richiama gran parte della disciplina delle successioni prevista per il “coniuge”, ritenendola applicabile anche a ciascuna delle parti della “unione civile”. In caso di morte di una delle parti, la parte superstite avrà tutti i diritti riservati al coniuge sia per quanto riguarda la quota di eredità ad essa spettante, sia per quanto riguarda diritti specifici, quali ad esempio il diritto di abitazione sulla residenza comune e il diritto d’uso sui beni che la corredano o l’indennità derivante dal rapporto di lavoro.
Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie principalmente per la manifestazione di volontà resa, anche disgiuntamente, da ciascuna delle parti innanzi all’ufficiale dello Stato civile a cui deve seguire entro tre mesi, la domanda di scioglimento dell’unione civile. La legge non prevede per le “unioni civili” la fase di “separazione personale” e, con riferimento al divorzio, ne prevede l’applicazione solo nelle ipotesi di cui all’articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
La legge prevede invece che si possa addivenire allo scioglimento delle unioni civili con la procedura di negoziazione assistita o con la procedura semplificata davanti al sindaco quale ufficiale dello stato civile.
L’Unione civile si scioglie altresì per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti e per sopravvenuta sentenza che rettifica l’attribuzione del sesso di una delle parti.