Cessione di quote di partecipazione in SRL senza notaio
Come bisogna procedere?
Fino al 2008 gli unici soggetti
autorizzati a depositare gli atti di cessione di quote di SRL erano i notai.
La Legge 133/2008 ha previsto una nuova modalità di deposito degli atti
di trasferimento delle quote di SRL. L’art. 36, comma 1bis della citata
legge dispone infatti che l’atto di cessione delle quote di SRL può
essere sottoscritto con firma digitale ed è depositato, entro
trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato – iscritto
nella sezione A dell’Albo “Commercialisti” – munito della firma digitale e allo scopo
incaricato dai legali rappresentanti della società.
Con
la pubblicazione del provvedimento n. 2012/45204 l’Agenzia delle
Entrate ha disposto che i notai vadano ad aggiungersi ai commercialisti
per la registrazione telematica della cessione quote di SRL sottoscritta
con firma digitale.
Quali spese vanno sostenute?
L’atto di cessione di quota sociale di srl sconta le seguenti imposte:
–
per la registrazione all’Agenzia delle Entrate sono dovute un’imposta
di bollo di 15 euro e un’imposta di registro di 200 euro per ciascuna
cessione;
– per l’iscrizione al Registro delle Imprese sono
dovute un’imposta di bollo di 65 euro e i diritti di segreteria in
misura ordinaria di 90 euro.
Costituzione di una S.R.L.S. mediante applicativo online
Come si costituisce una S.R.L.S.?
La s.r.l.s. può essere costituita con contratto o atto
unilaterale redatto per atto pubblico in
conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro dello sviluppo economico (D.M. n. 138 del 2012).
Le clausole previste nel modello standard sono inderogabili.
L’atto costitutivo
deve indicare:
1) le generalità, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente
l’indicazione “s.r.l.s.”, il comune ove è posta la sede sociale (art.
111 ter disp. att. c.c.) e le eventuali sedi secondarie;
3) l’ammontare del capitale sociale pari almeno
ad 1 euro ed inferiore a 10.000 euro sottoscritto al momento della
costituzione ed interamente versato all’organo amministrativo;
4) l’oggetto sociale; le quote di
partecipazione di ciascun socio; le norme relative al funzionamento della
società; le persone cui è affidata l’amministrazione;
5) il luogo e la data di sottoscrizione.
Quali spese vanno sostenute?
L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da
diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
(Art. 3 co. 3 D.L. 1/2012 conv. con modif. dalla L. 27/2012).
Sono
previste solo le seguenti imposte: 200 euro di imposta di registro; 120
euro di diritti camerali annuali e se srls con socio unico anche 90
euro di diritti camerali.
Vidimazione libri sociali e contabili
Il nostro studio notarile si occupa anche della vidimazione (o
bollatura) obbligatoria – dei libri sociali di società di capitali ai
sensi dell’art. 2421 c.c. – e facoltativa – dei libri sociali di società
di persone, società cooperative, associazioni e fondazioni e dei libri
contabili ai sensi dell’art. 2214 c.c.
Tassa di concessione governativa
Le S.p.a., le S.r.l., le S.r.l.s. e la S.a.p.a. e le società consortili a
responsabilità limitata sono tenute a pagare la tassa di concessione
governativa annuale pari a:
309,87 euro, se il capitale sociale (alla data del 1° gennaio dell’anno in cui la tassa viene pagata) non supera i 516.456,90 euro;
516,46 euro, se il capitale sociale (alla data del 1° gennaio dell’anno in cui la tassa viene pagata) è maggiore.
Per le società di persone, società cooperative, associazioni e
fondazioni e per i libri contabili è dovuta una tassa di concessione
governativa pari a 67 euro ogni 500 pagine o frazione di pagina.
Le cooperative edilizie pagano una tassa di concessione governativa di 16,75 euro ogni 500
pagine o frazioni di pagina.
Le cooperative sociali e le Onlus sono esenti dal pagamento della tassa di concessione
governativa.
La tassa di concessione governativa, che resta sempre la stessa
indipendentemente dal numero dei libri e delle pagine, può essere pagata
tramite modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione
libri sociali) entro il 16 marzo di ogni anno ovvero per le imprese di
nuova costituzione anche utilizzando un bollettino postale recante il
codice 6007 intestato all’Agenzia delle Entrate.
Marche da bollo: per ogni libro è prevista l’apposizione di una marca da bollo da 16
euro per ogni 100 pagine o frazioni di pagine.
Le cooperative sociali e le Onlus sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo.
Competenze
notarili:
70 euro per ogni libro fornito dallo studio notarile
50 euro per ogni libro fornito dal cliente.
Per eventuali richieste è possibile contattare lo studio inviando una mail al seguente indirizzo: claudia.calvi@sng.it
Compravendita e Mutuo